Introduzione
La finalità del quaderno è quella di porre in evidenza le caratteristiche principali delle polizze che possono
interessare i soci, le sezioni, i convegni, la sede sociale e legale stessa ed i loro organi tecnici, sia centrali
che periferici.
Le sezioni ed i convegni, che desiderino prendere visione di tutte le condizioni generali e particolari
in essere, possono richiedere copia dei relativi contratti alla sede legale.
Richiamiamo l'attenzione degli interessati su quanto segue:
la polizza R.C. è attivata direttamente e gratuitamente dalla sede legale così come la polizza Soccorso
Alpino soci per la quale è necessaria solo l'iscrizione al sodalizio.
Relativamente a vie e/o sentieri attrezzati e pareti
naturali e/o artificiali adibite a palestre, in proprietà o conduzione occorre documentare ogni anno entro il 31/10
la manutenzione effettuata (All. 2).
Responsabilità civile verso terzi
Oggetto dell'assicurazione:
La polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (soci o non soci), per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione ai rischi insiti in tutte le attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone
delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle
attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato, siano i medesimi soci o non soci del C.A.I., limitatamente ai danni
cagionati a terzi, a cose e/o animali e semprechè l'evento sia in rapporto di casualitą con lo svolgimento e/o
l'organizzazione delle attività.
L'assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all'Assicurato per danni a terzi derivanti da errori
od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare, propri o di persone delle quali debba rispondere
(es.: mancata trasmissione elenchi soci agli effetti delle polizze Soccorso alpino, infortuni,ecc.).
Definizione dell' "Assicurato"
Il Club alpino italiano (sede sociale e sede legale), tutte le sue sezioni ed i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici
centrali e periferici.
Si intendono compresi tra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrante delle rispettive sezioni ai sensi
dell'art. 15 del vigente Statuto sociale del Sodalizio.
Definizione dei "Terzi"
Ai fini del presente contratto sono considerati terzi fra di loro:
- I singoli assicurati come sopra definiti;
- L'Assicurato e la singola persona, socia e non socia;
- Le singole persone - socie o non socie del C.A.I. - sono considerate terzi anche fra di loro
nell'ambito della stessa attività svolta e/o organizzata dall'Assicurato.
Definizione delle "Attività "
Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'Assicurato tutte le iniziative, le manifestazioni e/o gli spettacoli
organizzati, quali ad esempio, ma non esclusivamente:
- gli interventi del Corpo nazionale soccorso alpino con o senza partecipazione di animali;
- le ascensioni, le escursioni, le gite di alpinismo, di sci, di sci-alpinismo, di sci da fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.;
le scuole, i corsi, ecc.di alpinismo, di sci, di sci-alpinismo, di sci di fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, ecc.; le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, ecc.; con
l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico, ma con l'inclusione delle gare sociali di qualsiasi tipo.
Valgono inoltre le seguenti estensioni della garanzia per:
Trasporto
La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose,
compresa la R.C. personale dei dipendenti dell'Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore.
Proprietà e/o esercizio di attrezzature, impianti e materiali
La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature,
di impianti
e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle attività dell'Assicurato.
Proprietà e/o condizione di fabbricati e relativi impianti fissi permanenti
La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti e relativi impianti
fissi pertinenti ove si svolgono le attività dell'Assicurato.
Proprietà, conduzione e/o uso di vie e/o sentieri attrezzati
La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso delle vie e/o sentieri attrezzati,
nonchè delle attrezzature di pareti adibite a palestre per istruzione ed esercitazione: è fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di
documentare ente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione
(allegato n. 1).
Responsabilità civile degli addetti
La garanzia copre, oltre alla Responsabilità dell'Assicurato, anche la Responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo
svolgimento e/o all'organizzazione di attività; per conto dell'Assicurato, esclusa la Responsabilità civile derivante da errori
od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare.
Difesa penale
In caso di procedimento penale la Società assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società provvede al pagamento delle parcelle dei legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato.
Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.
Limiti territoriali e franchigia
La garanzia vale nei territori di tutto il mondo, con una detrazione del 10% del danno liquidato per sinistro con il minimo di
516,46.= ed il massimo di 2.582,28.=, che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Massimali assicurati
L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) rispettivamente fino a concorrenza di: responsabilità civile verso terzi
2.065.827,60.= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto
danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di:
2.065.827,60.= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:
2.065.827,60.= per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
Modalità di accesso alla copertura
Sono automaticamente coperti tutti coloro che rientrano nella definizione della figura di "Assicurato".
La copertura è, per gli assicurati a titolo gratuito in quanto il premio da corrispondere alla compagnia viene versato annualmente dall'Organizzazione centrale del C.A.I.
La copertura ha comunque effetto a condizione che "l' attività " durante la quale si fosse verificato un sinistro, possa essere documentata tra quelle previste dalla polizza in vigore.
Denuncia sinistri
La comunicazione di ogni denuncia di sinistro dovrà pervenire alla Sede legale (Via E.Petrella 19 - 20124 Milano) entro tre giorni dal fatto
o dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle
conseguenze,e ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Soccorso Alpino Soci
Oggetto dell'assicurazione:
Premesso che il Club alpino italiano per Legge dello Stato organizza il soccorso alpino provvedendo direttamente ed indirettamente alla
ricerca , al salvataggio ed al recupero delle persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica
dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna, si precisa che i soci del C.A.I. anche se Guide e/o Aspiranti Guide, sono garantiti
nel rimborso delle spese tutte (come di seguito indicato) incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che
compiuta.
È inoltre garantita la corresponsione a favore dei soci di una diaria da ricovero ospedaliero pari a 6,00= al giorno,
per un massimo di giorni 10 per persona e per evento, in caso di ricovero conseguente all'evento.
È espressamente convenuto che l'assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo e nemmeno
ai sinistri derivanti dall'esercizio dello sci, fuori dalle forme classiche dello sci-alpinismo (anche con l'utilizzo di snowboard in
fase di discesa) e dello sci di fondo-escursionistico.
La garanzia si estende invece alle operazioni di soccorso a favore dei soci del
C.A.I. che praticano la speleologia e l'escursionismo con l'utilizzo di racchette da neve.
Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero l'assicurazione cessa al momento in cui la squadra di soccorso raggiunge la sede di
Condotta medica e, nel caso di recupero aereo, fino all'istituto di cura pił prossimo al luogo in cui è effettuato il salvataggio e/o
il recupero.
La garanzia è però estesa al trasporto successivo che si rendesse necessario per le condizioni sanitarie dell'infortunato
al fine di garantire le migliori cure o per permettere un avvicinamento al domicilio dell'infortunato qualora la degenza prevista sia
superiore a giorni 3.
Si conferma inoltre che sono rimborsate anche le spese per l'eventuale intervento degli elicotteri (nei limiti dei massimali concordati).
Si raccomanda comunque un oculato uso del mezzo aereo, anche perchè il continuo lievitare dei costi relativi finirebbe, prima o poi,
col ripercuotersi sugli stessi assicurati.
L'elicottero deve intervenire solo in caso di pericolo per la vita e non per infortuni di evidente modesta entità.
In caso di evento avvenuto in danno di persone, parte soci parte non soci, le spese da rimborsarsi saranno quelle afferenti i soci
e stabilite mediante divisione in parti uguali delle spese totali rispetto al numero delle persone interessate.
Limiti territoriali
La garanzia si intende limitata all'Europa e sono espressamente escluse le montagne extraeuropee nonchè la zona Artica ed i
territori della ex U.R.S.S.
Massimali Assicurati
Il rimborso delle spese tutte indennizzabili ai sensi della presente polizza verrà effettuato con i seguenti limiti:
massimale catastrofale 36.500,00.=
massimale per socio 15.500,00.=
diaria per Guida e/o Aspirante Guida 78,00.=
diaria per iscritto al C.N.S.A.S. 52,00.=
diaria per soccorritore volontario 6,00.=
costo elicottero per minuto 24,00.=
In caso di operazioni effettuate con il necessario ausilio di cani da valanga la diaria prevista per il soccorritore accompagnatore del
cane verrà raddoppiata: a tal fine il C.N.S.A.S. si impegna a fornire elenco iniziale dei cani ed eventuali aggiornamenti.
Le spese per il trasporto dei soccorritori, le spese telefoniche, per il deperimento di materiali ed attrezzature, nonchè eventuali
altre
spese,verranno liquidate nella misura forfettaria del 30% del totale indennizzabile per le diarie dei soccorritori, restando comunque
esclusi i danni occorsi ai mezzi di locomozione terrestri, natanti ed aerei partecipanti alle operazioni di soccorso, nonchè eventuali
danni cagionati dai mezzi stessi.
Rimane comunque inteso che sono totalmente indennizzabili, entro i limiti di massimale sopra indicati, le spese per il noleggio di
elicotteri utilizzati nelle operazioni di soccorso e ciò con il limite di risarcimento di 24,00.= al minuto.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati dalla REGA, il diritto fisso verrà liquidato separatamente in aggiunta al costo al minuto.
Si conviene inoltre, che per gli interventi di breve durata, la diaria o compenso pro-die, verrà corrisposta in misura percentuale pari
al 50% dei massimi previsti in polizza. Al solo scopo di definire la "breve durata", si stabilisce di considerare tali gli interventi di
durata non superiore alle 4 ore pro-die.
In caso di operazioni effettuate da squadre di soccorso estere anche con l'utilizzo di elicotteri, verranno rimborsate le spese tutte
(escluso il rimborso forfettario del 30%) indennizzabili ai sensi della polizza, come da fatture e/o note, con i soli limiti dei massimali
per socio e catastrofale.
Definizione delle persone assicurate e decorrenza della garanzia
1) Soci già iscritti, precedentemente all'anno in corso
a) si ricorda che la copertura assicurativa scade, salvo preventivo rinnovo del tesseramento, il 31 marzo dell'anno in corso;
b) agli effetti assicurativi la qualità di "socio del C.A.I.", al momento del sinistro, sarà desunta dagli appositi elenchi dei
soci pervenuti dalle sezioni alla Sede legale.
L'efficacia della copertura decorre dal giorno successivo a quello di consegna degli elenchi alla Sede legale, che apporrà su di essi la data del loro arrivo.
Si rammenta che, ai termini dell'art.14
- Regolamento generale- le sezioni devono far pervenire alla segreteria generale i nominativi dei soci entro quindici giorni dalla
data di consegna del bollino;
c) la garanzia si intenderà inoltre operante dalle ore 24 del giorno di spedizione dell'elenco, da parte della sezione, qualora
questa avvenga a mezzo lettera raccomandata o via fax;
d) da parte dei soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo dell'anno in corso e che non desiderano avere ulteriori tempi
di scopertura assicurativa, è possibile ottenere la garanzia operante dalle ore 24 del giorno in cui è stato da loro effettuato il
versamento (in conto corrente postale o a mezzo vaglia) dell'intera quota sociale in favore della sezione di appartenenza: in tal
caso, al momento della denuncia di sinistro, sarà necessario allegare originale della ricevuta del versamento nonchè conferma
dell'avvenuta registrazione del tesseramento presso la Sede legale del Sodalizio;
e) si fa presente che, con il rinnovo tesseramento per l'anno in corso, la copertura assicurativa sarà operante sino al 31 marzo
dell'anno successivo.
2) Nuovi soci
f) Agli effetti assicurativi la qualità di "socio del C.A.I." sarà desunta secondo i criteri indicati ai precedenti punti 1-b/c/d,
anche per gli iscritti dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno in corso.
La copertura sarà valida sino al 31 marzo dell'anno successivo;
g) sempre e solo agli effetti assicurativi è possibile garantire la copertura (per il periodo 1 novembre-31 dicembre) anche alle persone
che desiderano, durante il periodo citato, iscriversi per l'anno successivo.
Le domande di iscrizione di tali nuovi soci dovranno però pervenire alla Sede legale esclusivamente tramite lettera raccomandata o via fax.
Es.: per le persone che chiedono l'iscrizione per il 2002, durante il periodo 1 novembre-31 dicembre '01 la copertura assicurativa
sarà operante (senza ulteriori costi) dal giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata sino al 31 marzo '03.
Non soci
Le garanzie tutte della polizza sono estese anche alle persone dei non soci che occasionalmente partecipino ad attività ufficialmente
organizzate dal C.A.I., alla condizione che i singoli nominativi vengano preventivamente segnalati alla sede legale del Sodalizio.
Il premio relativo viene fissato in 0,52.= per attività di durata giornaliera ed in 1,03.= per attività di
durata maggiore fino ad un massimo di sei giorni anche non consecutivi.
Denuncia sinistri
Si ripetono le disposizioni con "pressante invito" affinchè le sezioni ed i soci collaborino con il Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico, nel loro stesso interesse, per evitare i numerosi ripetitivi disguidi finora causati.
1) In caso di intervento di una stazione del C.N.S.A.S. - su territorio nazionale - non è necessaria alcuna segnalazione da parte
dell'interessato o della sezione, essendo sufficiente il rapporto informativo che viene emesso dal capo stazione C.N.S.A.S..
Si
raccomanda ai soci di comunicare ai membri del C.N.S.A.S. intervenuti i dati anagrafici, la sezione di appartenenza nonchè di
documentare la regolarità della loro iscrizione al C.A.I.
2) Solo in caso di interventi effettuati da strutture diverse dal C.N.S.A.S., sia sul territorio nazionale che in altre montagne
europee, il socio è tenuto ad informare la segreteria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
- Via E. Petrella 19 - 20124 Milano - immediatamente dopo l'intervento precisando la meccanica dell'incidente, la località, il
tipo di soccorso ottenuto e tutti i particolari relativi.
Alla suddetta segnalazione dovrà seguire, in tempi brevi, la trasmissione della fattura che verrà rimborsata solo nel rispetto delle
tariffe e massimali sopra indicati.
In caso di fatture estere il rimborso verrà effettuato al socio interessato in lire italiane
al cambio in vigore alla data della fattura.
Il trasferimento all'estero è di competenza dell'interessato.
N.B.: la fattura citata al punto 2 dovrà essere inviata:
a) in originale, se l'intervento è stato effettuato da strutture (leggi: società private di elicotteri) nazionali;
b) in fotocopia, se l'intervento è stato effettuato da strutture estere, essendo l'originale necessario per il trasferimento della valuta da parte del socio interessato.
Le sezioni sono pregate di dare la massima diffusione possibile alla presente polizza (attraverso la bacheca e/o notiziario sezionale) nell'esclusivo interesse dei propri soci.
Norme particolari per servizi regionali
Premesso che alcuni servizi Regionali hanno diversamente determinato o potranno diversamente determinare le modalità di calcolo delle spese di soccorso, si conviene che per questi
casi, a partire dagli interventi effettuati nel corso dell'anno 2002 già denunciarti ma non ancora liquidati, verrà utilizzata la
normativa prevista per i casi di operazioni effettuate da squadre di soccorso estere anche con l'utilizzo di elicotteri.
Queste 2 polizze sono garantite al momento dell'iscrizione al Cai, e naturalmente ad ogni rinnovo.
La responsabilità verso terzi è garantita anche ai non soci che partecipano alle attività della sezione (gite).
Per ulteriore informazione visitate il sito ufficiale del cai:
--> Sito Sede Centrale C.A.I. <--